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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23482 del 19/11/2010

Proposizione della querela di falso in una controversia di lavoro o di previdenza - Termini - Sospensione durante il periodo feriale - Esclusione - Termine di un anno per il passaggio in giudicato della decisione - Operatività.

La proposizione della querela di falso in una controversia di lavoro o di previdenza o assistenza obbligatoria rimane influenzata dalle esigenze di oralità, concentrazione ed immediatezza proprie del rito del lavoro e della correlativia inoperatività della sospensione dei termini durante il periodo feriale. Ne consegue che il termine di un anno per il passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., della sentenza con cui è stato definito il processo per querela di falso incidentalmente proposto in una di dette controversie, non soggiace all'indicata sospensione feriale, dovendosi applicare il rito del lavoro ed attesa l'inoperatività della previsione di cui agli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23482 del 19/11/2010