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Prova civile - consulenza tecnica - consulente di parte - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985

Responsabilità per mancato compimento di attività difensiva - insussistenza.*

Il consulente di parte rappresenta la medesima, della quale è ausiliare, nel limitato ambito delle indagini tecniche e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento di attività difensive - come la richiesta di un provvedimento istruttorio - che, esulando dal detto limitato ambito, competono, invece, al difensore.*

Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985