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Prova civile - consulenza tecnica - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - di parte – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2044 del 22/06/1972

Efficacia vincolante delle conclusioni del consulente - esclusione - accordo tra consulente d'ufficio e quello di parte - irrilevanza - natura negoziale - insussistenza - limiti.*

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Il parere espresso dal consulente tecnico di ufficio (e tanto meno quello espresso dal consulente tecnico di parte, che non ha efficacia maggiore rispetto al primo), non ha carattere vincolante per il giudice di merito, per il quale il suddetto parere costituisce soltanto un elemento per la formazione del suo convincimento. Neppure l'accordo dei consulenti di parte e di quello d'ufficio su determinati punti di fatto puo vincolare il giudice, il cui apprezzamento al riguardo resta sempre sovrano. All'indicato accordo, in difetto di specifico incarico con cui si attribuisca ai consulenti tecnici delle parti una qualita diversa da quella contemplata dall'art 87 del codice di rito, non puo essere riconosciuta natura negoziale.*

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2044 del 22/06/1972