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Prova civile - rendimento dei conti – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2335 del 07/06/1977

Giuramento del creditore sulle somme a lui dovute - ammissione - facolta discrezionale del giudice del merito.*

L'ammissione del creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, ai sensi dell'art 265 primo comma cod proc civ, per il caso in cui il debitore non adempia all'Obbligo di presentare il rendiconto, costituisce facolta discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimita. ( Conf 3278/73, mass n 367134; ( Conf 629/68, mass n 331786).*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2335 del 07/06/1977