Condizioni - presupposti - chiusura del conto per prestazione del giuramento estimatorio deferito dal collegio al creditore - idoneita.*
Il principio di cui all'art 266 cod proc civ, secondo cui la revisione del conto che la parte ha approvato puo essere chiesta soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsita o duplicazione di partite si applica non solo nella ipotesi di normale accettazione del conto, ma anche allorche, in luogo dell'accettazione, il conto si sia chiuso con la prestazione del giuramento estimatorio che il collegio puo deferire al creditore.*
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1151 del 15/02/1980