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Prova civile - rendimento dei conti - ordine del giudice – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 485 del 20/01/1981

Inosservanza - conseguenze.*

La inosservanza dell'ordine del giudice in ordine al rendimento del conto non comporta a carico del convenuto l'inversione dello Onere della prova, che resta pur sempre a carico dell'attore che si assume creditore, ma - oltre che dar luogo al deferimento del giuramento, ai sensi dell'art 265 cod proc civ - puo essere al piu valutata dal giudice, nel suo prudente apprezzamento, come argomento di prova, in conformita di quanto previsto dall'art 116, secondo comma, cod proc civ. ( Conf 889/73, mass n 363222; ( Conf 2876/67, mass n 330483).*

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 485 del 20/01/1981