Skip to main content

Prova civile - rendimento dei conti - procedura di rendiconto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 868 del 12/03/1976

Obbligatorieta - esclusione.*

Nessuna norma rende obbligatoria la procedura di rendiconto, di cui agli artt 263 segg cod proc civ, nelle controversie concernenti partite contabili, con reciproci crediti e debiti tra le parti, neppure in materia di divisione ereditaria, ben potendo il giudice del merito trarre aliunde le prove adeguate al regolamento dei conti.*

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 868 del 12/03/1976