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Prova civile - testimoniale - valutazione della prova testimoniale - attendibilita' dei testimoni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017

Credibilità e scelta delle varie risultanze probatorie - Apprezzamenti riservati al giudice di merito - Estensione di tale attività selettiva alla valutazione sull’attendibilità dei testi - Sussistenza - Conseguenze - Produzione documentale tardiva volta a confutare l’attendibilità dei testi - Inammissibilità.

La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l’eventuale “remissione in termini”.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017