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Prova civile - documentale (prova) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33233 del 16/12/2019 (Rv. 656579 - 01)

Verbale di assemblea ordinaria - Valore probatorio - Contenuto - Prova contraria - Ammissibilità - Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del socio impugnante - Conseguenze - Fattispecie.

Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - In genere.

Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale. (Nella specie, relativa a verbale redatto senza la presenza del notaio, il socio impugnante assumeva di non avere partecipato all'assemblea, documentata come totalitaria, senza aver dedotto mezzi istruttori per dimostrare la falsità del verbale).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33233 del 16/12/2019 (Rv. 656579 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2379_1, Cod_Civ_art_2479_3