Prova civile - prove raccolte in giudizio penale - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32784 del 13/12/2019 (Rv. 656143 - 01)
Accertamenti tecnici irripetibili (autopsia) ex art. 360 c.p.p. - Inutilizzabilità nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio - Utilizzabilità nel processo civile - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Gli accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (nella specie, esame autoptico), ancorché inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del "thema probandum" e sono soggetti alle regole del rito civile sull'acquisizione della prova; pertanto, il mancato rispetto del contraddittorio nel procedimento penale di provenienza non determina effetti sulla consulenza tecnica d'ufficio che tali accertamenti abbia considerato, a meno che il contraddittorio non sia stato garantito neanche nel processo civile dove la prova è acquisita e che la nullità relativa derivante da tale vizio sia stata eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della relazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'utilizzabilità della c.t.u. fondata su un esame autoptico disposto in sede penale in difetto di previo avviso agli indagati, sebbene la parte interessata non ne avesse tempestivamente eccepito la nullità, limitandosi a svolgere contestazioni sulla legittimità dell’acquisizione della prova nel processo di provenienza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32784 del 13/12/2019 (Rv. 656143 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116