Controversie in tema di protezione internazionale - Contegno processuale delle parti pubbliche - Rilevanza - Fattispecie.
Nelle controversie in tema di protezione internazionale dal contegno omissivo serbato dalle parti pubbliche (nella specie il mancato deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa insieme alla traduzione dei documenti prodotti dal ricorrente, la mancata costituzione nel giudizio dell'amministrazione ed il mancato intervento del Pubblico Ministero) non possono trarsi argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., assumendo rilevanza soltanto una condotta processuale qualificata, che sia di per sè idonea a rafforzare il convincimento del giudice già raggiunto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32249 del 10/12/2019 (Rv. 656095 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116_2, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_070