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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - albo dei consulenti - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32143 del 10/12/2019 (Rv. 656507 - 01)

Art. 3, comma 5, d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 - Rappresentanza negli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria - Applicabilità ai fini della nomina di c.t.u. nei giudizi pendenti di responsabilità medica - Esclusione.

Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - In genere.

Dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) - il quale dispone che gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria - non si ricava, in assenza di una specifica previsione legislativa (come l'art. 15, comma 4, della l. n. 24 del 2017, non applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), alcuna norma vincolante ai fini della nomina di c.t.u. nei giudizi pendenti di responsabilità medica.

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32143 del 10/12/2019 (Rv. 656507 - 01)