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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - comunicazioni alle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3047 del 10/02/2020 (Rv. 657096 - 01)

Operazioni peritali - Inizio - Comunicazione "ex" art_ 90 disp. att. c.p.c. - Omissione - Nullità - Condizioni.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3047 del 10/02/2020 (Rv. 657096 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_194

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