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Riconoscimento tacito di scrittura privata - Cass. n. 24841/2020

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - riconoscimento - Riconoscimento tacito di scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e verificazione ex art. 216 c.p.c. - Effetti - Efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2702 c.c. limitatamente alla provenienza della stessa dal sottoscrittore - Conseguenze - Contestazione del contenuto con ogni mezzo di prova - Esperibilità della querela di falso nei limiti della falsità materiale con esclusione di quella ideologica - Fattispecie relativa al processo tributario.

Il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali

azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (Principio enunciato in una fattispecie, relativa al processo tributario, nella quale la S.C. ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo disconosciuto tempestivamente la copia di un atto di scioglimento societario ed essendosi quindi verificato il riconoscimento tacito, non avesse alcun onere di proporre, nel corso del giudizio di merito, la querela di falso della scrittura riconosciuta, potendo contrastarne il contenuto probatorio in ogni modo).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24841 del 06/11/2020 (Rv. 659498 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2702

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cassazione

24841

2020