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Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile – Cass. n. 12164/2021

Prova civile - prove raccolte in giudizio penale - Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo del giudice civile di valutarle - Esclusione - Modalità - Autonoma valutazione complessiva del fatto - Configurabilità - Fattispecie in tema di concorso di colpa del danneggiato.

Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato un'autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l'obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro, ha concluso che l'apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, frutto di un procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021 (Rv. 661325 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227