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Domanda riconvenzionale di accertamento del saldo e ripetizione dell’indebito – Cass. n. 22387/2021

Prova civile - onere della prova - Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Rapporto di conto corrente - Domanda di pagamento del saldo proposta dalla banca in via monitoria - Domanda riconvenzionale di accertamento del saldo e ripetizione dell’indebito formulata dal correntista in sede di opposizione - Riparto dell'onere della prova tra le parti - Mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto - Conseguenze.

 

Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi; sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22387 del 05/08/2021 (Rv. 662211 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116

 

Corte

Cassazione

22387

2021