Preclusione nella fase antecedente alla conversione in rito ordinario – Cass. n. 24415/2021
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - In genere - Procedimenti sommari - Principio di non contestazione - Operatività - Limiti - Procedimento sommario di cognizione - Preclusione nella fase antecedente alla conversione in rito ordinario - Insussistenza.
La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 24415 del 09/09/2021 (Rv. 662400 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_702 ter