Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - Contratti bancari - Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria - Art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 - Esercizio in giudizio mediante richiesta di esibizione - Condizioni.
Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 (Rv. 662395 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210
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Cassazione
24641
2021