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Disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio – Cass. n. 2397/2022

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Scrittura privata - Disconoscimento e verificazione - Processo tributario - Applicabilità - Provenienza dalla parte - Mancato raggiungimento della prova - Conseguenze - Inutilizzabilità.

 

Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, ove non sia raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l'ha disconosciuta, il documento è inutilizzabile ai fini della decisione anche quale fonte di indizi, potendo, peraltro, la parte interessata dare prova del suo contenuto con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2397 del 27/01/2022 (Rv. 663665 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Civ_art_2702

 

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Cassazione

2397

2022