Prova civile - consulenza tecnica - esame contabile - Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza.
In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
3086
2022