Acquisizione di documenti non allegati – Cass. n. 3086/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Civ_art_2697