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provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006

Termine a comparire inferiore a quello minimo - Mancato rilievo d'ufficio - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Conversione della nullità in motivo d'impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.) - Mancata proporzione dell'impugnazione - Formazione del giudicato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006

Il principio di base al quale i motivi di nullità della sentenza e del procedimento si convertono in motivi di impugnazione - ad eccezione del vizio di omessa sottoscrizione da parte del giudice, che dà luogo ad inesistenza - comporta che la nullità derivante dall'assegnazione da parte dell'attore di un termine di comparizione inferiore a quello minimo di legge (art. 164 cod. proc. civ.), ove non rilevata dal giudice d'ufficio, deve essere fatta valere dal convenuto contumace nei limiti e nei termini dei mezzi d'impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato. (Nelle specie la parte a danno delle quali si era verificata la nullità in primo grado non l'aveva fatta verle in appello e pretendeva di dedurla in cassazione).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006