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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005

Giudice di pace - Controversia non eccedente euro millecento - Obblighi relativi da osservare in motivazione - Violazione di norme comunitarie - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005

Il giudice di pace, nelle controversie da decidere secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., ha l'obbligo di osservare - oltre che le norme processuali, i principi informatori della materia (a seguito della sentenza della n. 206 del 2004) e le norme costituzionali - anche le norme comunitarie quando siano di rango superiore a quelle ordinarie, con la conseguenza che, in caso di violazione di dette norme comunitarie, la sentenza impugnata deve essere cassata. (Nella specie, la S.C. ha, per l'appunto, cassato le sentenze impugnate di giudici di pace che, in base al principio equitativo secondo cui ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% per la fornitura del gas metano occorreva fare riferimento esclusivamente alle modalità di concreta fruizione del servizio, erano incorse nella violazione delle norme comunitarie di rango superiore - e, segnatamente, della direttiva 92/77/CEE, modificativa della precedente direttiva 77/388/CEE - a quelle ordinarie, con derivante rigetto dei ricorsi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando infondata "ex actis" la domanda di restituzione dell'indebito da parte dei resistenti, avendo correttamente la società ricorrente applicato l'aliquota normale anziché quella agevolata, reclamata dai primi).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005