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PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17453 del 23/07/2010

Correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione - Ricorso - Notificazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per correzione - Rimedio della rinnovazione - Inapplicabilità.

Requisito indispensabile per l'esame dell'istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione; in assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile, senza che al riscontrato difetto possa porsi rimedio attraverso l'istituto della rinnovazione, ex art. 291 cod. proc. civ., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima .

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17453 del 23/07/2010