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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013

Procedimento di correzione di errori materiali - Pronuncia sulle spese processuali - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013