Skip to main content

Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente – Cass. n. 9910/2021

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - inesistenza Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9910 del 15/04/2021 (Rv. 661124 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_132