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Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato – Cass. n. 29319/2021

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) In genere - Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - termine e data di comparizione - Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato - Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla data del deposito in cancelleria.

 

In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed inserito nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, alcuna rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29319 del 21/10/2021 (Rv. 662562 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327

 

Corte

Cassazione

29319

2021