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Impugnazione dell'argomentazione "ad abundantiam" – Cass. n. 18429/2022

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - ad abundantiam - Giudizio di cassazione - Impugnazione dell'argomentazione "ad abundantiam" - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

 

È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse. (Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver negato la delibazione per contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, fondato sulla esclusione dei "bona matrimoni!" quale mera riserva mentale di uno dei coniugi, aveva aggiunto che, in ogni caso, i motivi emersi nel procedimento civile di separazione e divorzio, che avevano reso non tollerabile la convivenza, erano ben diversi).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 (Rv. 665300 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

18429

2022