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Istanza di rinvio della discussione ad udienza successiva – Cass. n. 26106/2022

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Giudizio d'appello - Art. 281 sexies c.p.c. - Istanza di rinvio della discussione ad udienza successiva - Rigetto - Mancata eccezione di nullità dell’invito alla discussione - Conseguenze - Sanatoria della nullità - Configurabilità - Violazione dei principi regolatori del giusto processo - Esclusione - Fattispecie.

 

Qualora il giudice d'appello, rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore, ordini la discussione orale della causa nella medesima udienza (ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c.), la nullità dell'invito alla discussione è sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c. se la parte non solleva la relativa eccezione, dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata denunciata la nullità della sentenza d'appello, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nonostante la richiesta di uno dei difensori di rinvio della causa per scambio di comparse conclusionali e successiva discussione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26106 del 05/09/2022 (Rv. 665648 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_352, Cod_Proc_Civ_art_281, Cod_Proc_Civ_art_157

 

Corte

Cassazione

26106

2022