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Servitù di passaggio coattivo – Cass. n. 21866/2020

Servitù' - prediali - servitù' coattive - passaggio coattivo - integrazione del contraddittorio - litisconsorzio - indennita' - Natura - Determinazione - Criteri.

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21866 del 09/10/2020 (Rv. 659377 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1052, Cod_Civ_art_1053

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