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Applicazione a domande di nullità o annullamento di negozi inefficaci – Cass. n. 37722/2021

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - annotazione - domande ed atti soggetti a trascrizione - Trascrizione ex art. 2652 n 6 c.c. - Effetti della trascrizione - domande giudiziarie - rispetto ai terzi -Applicazione a domande di nullità o annullamento di negozi inefficaci - Esclusione - Conseguenze nel negozio concluso dal rappresentante senza potere.

 

La trascrizione prevista dall'art. 2652, n. 6 c.c. riguarda le domande di nullità o di annullamento dei negozi giuridici e non è, quindi, applicabile ai negozi inefficaci, con la conseguenza che, in un negozio compiuto dal rappresentante senza potere, la sentenza con cui viene dichiarata l'inefficacia della vendita compiuta dal 'falsus procurator' è opponibile all'avente causa in buona fede da quest'ultimo, anche se la domanda è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della vendita.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37722 del 01/12/2021 (Rv. 663020 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ__1398

 

Corte

Cassazione

37722

2021