Mancanza di specifiche norme circa l’integrazione o l’esclusione della buona fede – Cass. n. 37722/2021
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - domande giudiziarie - rispetto ai terzi - Contratti in genere - interpretazione - di buona fede- Buona fede - Principio generale di cui all'art. 1147 c.c. - Applicazione - Mancanza di specifiche norme circa la integrazione o la esclusione della buona fede o il soggetto tenuto a provarne l'esistenza - Estensione agli effetti dell'art. 2652, n. 6, c.c. - Sussistenza.
Il principio espresso dall'art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto ed è presunta, opera, in quanto generale, quando le norme facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero al soggetto tenuto a provarne l'esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, sicché trova applicazione anche alla fattispecie di cui all'art. 2652, n. 6, c.c., a norma del quale, se la domanda di nullità è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37722 del 01/12/2021 (Rv. 663020 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1147, Cod_Civ_art_2652