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Conflitto fra acquirente a titolo derivativo ed acquirente per usucapione – Cass. n. 8590/2022

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione – sentenze - Conflitto fra acquirente a titolo derivativo ed acquirente per usucapione - Prevalenza del secondo - Fondamento.

 

In tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione é sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022 (Rv. 664239 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2651, Cod_Civ_art_2653, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2643

 

Corte

Cassazione

8590

2022