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Istanza di rimborso fondata su decisione della Corte di Giustizia – Cass. n. 15645/2022

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - versamento diretto - rimborsi – termini - Istanza di rimborso fondata su decisione della Corte di Giustizia - Termine - Decorrenza - Data del versamento - Operatività dei principi in tema di "overruling" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di rimborso di tributo dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà, non operando i principi in tema di "overruling", configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tardiva l'istanza di rimborso delle somme versate alla SIAE per l'acquisto di contrassegni ex art. 181 bis della l. n. 633 del 1941, essendo decorsi oltre due anni dalla data dei singoli versamenti).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15645 del 16/05/2022 (Rv. 664740 - 01)

 

Corte

Cassazione

15645

2022