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Pendenza di procedura fallimentare tedesca – Cass. n. 12759/2022

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - concorso dei creditori iva - Pendenza di procedura fallimentare tedesca - Iva non pagata e aggio per la riscossione - Formazione di cartella di pagamento - Insinuazione al passivo - Idoneità - Atto esecutivo - Esclusione - Conseguenze.

 

In pendenza di una procedura fallimentare tedesca, sussiste il diritto del creditore erariale di procedere all'iscrizione a ruolo ed emettere la conseguente cartella di pagamento, costituendo quest'ultima un titolo esecutivo idoneo al fine di procedere all'insinuazione al passivo e non un atto esecutivo; ne deriva che il curatore difetta di interesse ad ottenere la caducazione della cartella, posto che la rilevanza dell'iscrizione e della cartella stessa deve essere apprezzata in sede concorsuale, al fine di accertare l'esistenza del diritto ad una quota o ad una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, spettando al giudice del concorso e non a quello tributario anche la valutazione della natura concorsuale o meno dell'aggio, in applicazione del principio di cristallizzazione del passivo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 12759 del 21/04/2022 (Rv. 664581 - 01)

 

Corte

Cassazione

12759

2022