Esecuzione immobiliare per crediti non tributari o misti – Cass. n. 11853/2022
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di Riscossione - riscossione coattiva - in genere - Esecuzione immobiliare per crediti non tributari o misti - Estinzione ex art. 30, comma 2, d.lgs. n. 46 del 1999 - Dichiarazione di voler procedere al quarto incanto -Deposito in cancelleria - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Nel caso in cui la procedura esecutiva esattoriale immobiliare sia stata promossa in relazione a crediti non tributari o misti, il mancato deposito in cancelleria della richiesta del concessionario di procedere ad ulteriore incanto non determina l'estinzione ex art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, dal momento che, a differenza di quanto accade per l'esecuzione per crediti tributari, il giudice dell'esecuzione non è stato ancora investito, in tale fase, degli atti della procedura, rilevando la dichiarazione dell'esattore alla stregua di un atto potestativo, che trova il suo equivalente nell'avvio delle operazioni di vendita attraverso la notifica del relativo avviso ovvero le connesse affissioni nel termine previsto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11853 del 12/04/2022 (Rv. 664807 - 01)