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Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro – Cass. n. 18658/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennità e rendita - assegno e rendita in caso di morte - Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Condizioni - Vivenza a carico - Nozione - Reddito del coniuge dell'ascendente richiedente la prestazione - Rilevanza - Valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti - Esclusione.

Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti, ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale sussiste ove i predetti si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al loro mantenimento abbia concorso in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendosi a tal fine considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, giacché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 c.c. e quello di assistenza per i figli di cui al successivo art. 147 c.c., senza che possa procedersi ad una valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti, indipendentemente dalla sussistenza di contributi o aiuti familiari.

Corte di Cassazione, Sez . L - , Ordinanza n. 18658 del 08/09/2020 (Rv. 658597 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0143_1

CORTE

CASSAZIONE

18658

2020