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Indennità di maternità - Assistente di volo - Cass. n. 27552/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro le malattie - maternita' - Assistente di volo - Indennità di maternità - Computo - Indennità di volo - Inclusione - Fondamento.

In tema di indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, la retribuzione da assumere come parametro di riferimento va determinata esclusivamente alla stregua dell'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2011, il quale, pur facendo riferimento alle voci che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità; ne consegue che nella suddetta retribuzione l'indennità di volo dev'essere ricompresa per intero, restando irrilevante la misura in cui essa venga considerata ai fini del calcolo dell'indennità di malattia.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27552 del 02/12/2020

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2020