Diritto alla maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto – Cass. n. 27761/2020
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - Diritto alla maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto - Prescrizione - Decorrenza - Atti ministeriali di indirizzo e coordinamento - Presunzione legale di conoscenza - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 per l'esposizione ad amianto, non sussiste la presunzione assoluta di conoscenza dell'atto ministeriale di indirizzo e coordinamento, con il quale il Ministero del lavoro riconosce l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti in determinati reparti, né può presumersi la conoscenza da parte del lavoratore di avere svolto la sua attività in stabilimento o in reparto con nota esposizione quotidiana alle emissioni di amianto, rientrante tra quelli indicati nell'atto di indirizzo, non esistendo alcun riferimento normativo che confermi la ricorrenza di una presunzione legale, assoluta o relativa, in ordine a tali due circostanze.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva dichiarato la prescrizione decennale del diritto del lavoratore ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali da amianto con decorrenza dalla data dell'atto ministeriale che riconosceva l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti nel reparto oligofrene dello stabilimento, in cui prestava le sue funzioni il lavoratore, ritenendo presunta la conoscenza dell'atto di indirizzo e notoria l'appartenenza del reparto tra quelli indicati nell'atto di indirizzo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27761 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728