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Assicurazione contro la disoccupazione – Cass. n. 28350/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennita' - Domanda volta al riconoscimento dell'indennità di mobilità ex art. 7 della l. n. 223 del 1991 ("ratione temporis" vigente) - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.

Colui che invoca l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della l. n. 223 del 1991 (”ratione temporis” vigente) è tenuto a provare di essere iscritto alle liste di mobilità, in ragione dello stato di disoccupazione involontaria in cui versa per aver perso il proprio posto di lavoro, nonché di avere la residenza nel territorio nazionale, non essendo sufficiente la deduzione di avere mantenuto un legame fisico ed umano col suddetto territorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, volta al conseguimento dell'indennità di mobilità, avanzata da un lavoratore che aveva trasferito da circa due anni la propria residenza all'estero, ritenendo non bastevole, a tal fine, la mera allegazione di suoi frequenti rientri presso l'abitazione italiana che avrebbero consentito l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di ”condizionalità” previsto per le prestazioni di disoccupazione involontaria).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 28350 del 11/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043, Cod_Civ_art_2697

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