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Lavoratori socialmente utili – Cass. n. 11118/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - sistema della integrazione salariale - Lavoratori socialmente utili - Lavori di pubblica utilità - Convenzione tra Ministero del lavoro e Regione ex art. 27, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 222 del 2007 - Assegno per nucleo familiare - Spettanza - Conseguenze - Legittimazione passiva - Regione - Sussistenza.

La legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria relativa all'assegno per il nucleo familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili e a quelli impiegati in lavori di pubblica utilità in forza di convenzione tra Ministero del lavoro e regione ex art. 27, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 222 del 2007, compete alla regione e non già all'ente utilizzatore, sul quale gravano unicamente gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi, nonché quelli attinenti all'importo integrativo per le ore eccedenti rispetto a quelle remunerate con la prestazione a carico dell'INPS.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11118 del 27/04/2021 (Rv. 661136 - 01)