Skip to main content

Tutela del lavoratore italiano all'estero – Cass. n. 17108/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - emigrazione - tutela del lavoratore italiano all'estero - Accordo di Washington del 23 maggio 1973 ratificato con la l. n. 86 del 1975 - Lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da un'impresa italiana - Criterio territoriale - Deroga ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato Accordo - Incidenza dell'art. 7, comma 4, sulla legislazione previdenziale applicabile - Esclusione - Ragioni.

 

In materia di sicurezza sociale, sulla base dell'accordo di Washington del 23 maggio 1973 stipulato tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, ratificato in Italia con la l. n. 86 del 1975 - il cui art. 7, comma 3, in deroga al principio di territorialità sancito in via generale dal precedente comma 1, prevede che il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da un'impresa italiana è disciplinato dalla legislazione italiana - ai lavoratori italiani, anche in possesso della doppia cittadinanza, si applica la garanzia previdenziale approntata dall'ordinamento italiano, senza che sulla legislazione applicabile incida il disposto del comma 4 del citato art. 7, che, con previsione non avente portata generale, stabilisce che l'interessato opti per la legislazione applicabile nella sola specifica ipotesi in cui "periodi di lavoro" siano soggetti alla legislazione di entrambi gli Stati, come nel caso di spostamenti del lavoratore da un Paese all'altro, per trasferimento o distacco.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17108 del 26/05/2022 (Rv. 664866 - 01)


Corte

Cassazione

17108

2022