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Professionisti - ingegneri e architetti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9290 del 09/05/2016

Restituzione dei contributi - Domanda dell'avente diritto - Necessità - Conseguenze.

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, l'art. 1 della l. n. 6 del 1981, che prevede l'attribuzione della pensione previa domanda degli aventi diritto, va interpretato nel senso che la presentazione di una apposita domanda costituisce un requisito necessario non solo per l'erogazione dei trattamenti pensionistici ma anche per la restituzione dei contributi versati, sicché deve ritenersi priva di effetto una domanda di rimborso proposta successivamente alla modifica statutaria che ha soppresso l'istituto restitutorio.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9290 del 09/05/2016