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Professionisti - ordini professionali - Consiglio provinciale degli architetti - Elettorato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10347 del 12/04/2019 (Rv. 653494 - 01)

Limite dei tre mandati - Art. 2, comma 4, d.P.R. n. 169 del 2005 così come modificato dall'art. 2, comma 4-septies, d.l. n. 225 del 2010 - Disciplina sopravvenuta in sede di conversione - Interpretazione - Fattispecie.

In tema di elezione degli organi dei consigli degli ordini professionali, la modifica dell'elettorato passivo introdotta dall'art. 2, comma 4-septies, del d.l. n. 225 del 2010, convertito dalla l. n. 10 del 2011, che ha previsto la possibilità di un terzo mandato consecutivo, attiene alle condizioni di eleggibilità dei consiglieri già in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti che aveva dichiarato i ricorrenti decaduti "ex tunc" dalla carica di componenti del Consiglio dell'ordine per il quadriennio 2017-2021, in quanto, avendola ricoperta per tre mandati consecutivi, erano ancora in carica alla data di entrata in vigore della l. n. 10 del 2011).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10347 del 12/04/2019 (Rv. 653494 - 01)