Pagamento del compenso in favore dello studio anziché del professionista - Ammissibilità - Fondamento.
Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale (nella specie, attività di difesa e assistenza in un contenzioso tributario) degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17718 del 02/07/2019 (Rv. 654463 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0036, Cod_Civ_art_2229