Costruzioni civili che adottano strutture in cemento armato - Competenza professionale dei geometri - Esclusione - Conseguenze - Innovazione ex d.lgs. n. 212 del 2010 - Portata.
Il contratto di progettazione e direzione dei lavori relativo a costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato stipulato da un geometra anteriormente all'abrogazione - ad opera del d.lgs. n. 212 del 2010 - del r.d. n. 2229 del 1939, è nullo per contrarietà a norme imperative, atteso che la menzionata abrogazione, comportando l'introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29227 del 12/11/2019 (Rv. 656184 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418