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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') – Cass. n. 11687/2020

Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.)

 Indennita' Espropriazione per pubblica utilità - Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Opposizione avverso il provvedimento di determinazione dell'indennizzo - Termine ex art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Il termine perentorio di trenta giorni, previsto dall'art. 54, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 327 del 2001 per l'impugnazione della determinazione dell'indennità di esproprio, non è applicabile all'opposizione avverso la determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del medesimo decreto, sia perché tale termine si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all'istituto dell'acquisizione sanante, sia perché l'art. 42-bis non contiene alcun richiamo all'art. 54, sicché, vertendosi in tema di termini fissati per la tutela giurisdizionale di diritti, non è consentito ravvisarne la natura perentoria in mancanza di espressa previsione normativa.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11687 del 17/06/2020 (Rv. 657989 - 01)

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CASSAZIONE

11687

2020