Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Cass. n. 11081/2020
Espropriazione per pubblica utilità - Intervento di riforma economico-sociale - Riduzione del 25 per cento dell'indennità - Presupposto - Previsione in atto normativo - Fattispecie in tema di piano regolatore redatto da Consorzio per lo sviluppo industriale.
In tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità, il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della sua determinazione, deve riguardare l'intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca. (Nella specie la S.C. ha escluso che la procedura espropriativa finalizzata a favorire l'industrializzazione e gli investimenti in area depressa del centro-sud ad opera di un Consorzio potesse essere produttiva ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 218 del 1978 degli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla l. n. 1150 del 1942, in difetto di esplicito riconoscimento normativo).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11081 del 10/06/2020 (Rv. 658070 - 01)