Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Cass. n. 11070/2020
Espropriazione per pubblica utilità - Provincia autonoma di Trento - Art. 14, comma 2, legge provinciale n. 6 del 1993 - Indennità di espropriazione - Opere realizzate in attuazione del piano per la mobilità - Riduzione dell'indennità nella misura del 25 per cento - Disciplina di dettaglio contenuta in regolamento - Questione di legittimità costituzionale in conseguenza di violazione della riserva di legge - Manifesta infondatezza.
In materia di indennità di esproprio, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 42, comma 3, Cost, dell'art. 14, comma 2, della l. provinciale di Trento n. 6 del 1993, nella parte in cui rimette al proprio regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Provincia n. 24-26 del 2009) l'individuazione delle opere la cui esecuzione comporta la decurtazione del 25 per cento dell'indennità espropriativa, attribuendo alla fonte secondaria il compito di fornire le direttive di attuazione dal momento che l'art. 42, comma 3, Cost. impone la riserva di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità ma a carattere relativo.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11070 del 10/06/2020 (Rv. 658086 - 01)