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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23566 del 02/08/2023 (Rv. 668693 - 01)

Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità - Espropriazione - Concessionario - Unicità, in capo ad esso, della titolarità, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie e della relativa legittimazione passiva - Sussistenza - Insolvenza del predetto - Legittimazione passiva concorrente del concedente - Ragioni.

In tema di espropriazione, il concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo, è unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie ad esso ricollegabili e, dunque, unico legittimato passivo in caso di opposizione alla stima, a meno che non ne sia dichiarato il fallimento e da questo derivi la mancanza di solvibilità, situazione questa in cui l'ente concedente diviene legittimato passivo in via concorrente e può essere condannato in via alternativa-sussidiaria al pagamento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dell’espropriato, garantendosi in tal modo l'effettività del relativo diritto, che, altrimenti, si risolverebbe in una mera astratta previsione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23566 del 02/08/2023 (Rv. 668693 - 01)